Hoverboard, pratico e bello, ma solo nel cortile di casa

Per il Codice della Strada è come un motorino

Insieme ai droni sono il gadget del momento. Piacciono perché sanno di futuro (pensiamo al “volopattino” di Marty McFly che compare nel secondo e terzo episodio della trilogia di “Ritorno al futuro”). Parliamo degli hoverboard, le tavole a propulsione elettrica munite di ruote oggetto del desiderio di tanti ragazzini (e dei loro papà!). Per dimostrare quanto è potente il fascino che esercitano, basti ricordare che fino a qualche settimana fa una nota catena di elettrodomestici, per contrastare le catene concorrenti, li offriva a un euro (a patto però di acquistare un elettrodomestico di un certo valore). E considerato che il prezzo di questi mezzi di locomozione varia da poco meno di 300 a 5-600 euro o anche più, nel caso di modelli con particolari caratteristiche tecniche o dal design innovativo, si capisce come l’offerta fosse irresistibile. Finalmente è arrivato per le nostre città congestionate un mezzo pratico, efficiente per muoversi con grande libertà, senza inquinare? Le cose non stanno così. Perché l’hoverboard – tecnicamente, sarebbe più corretto chiamarlo “self balancing scooter”, ossia “scooter autobilanciante”, in quanto riesce a mantenersi in equilibrio orizzontale mediante sensori giroscopici e un’opportuna elettronica di bordo – ha purtroppo un grosso limite: il Codice della Strada ne vieta l’utilizzo sia sulle strade sia sulle ciclabili e sui marciapiedi. Al pari di monopattini e skate elettrici questi aggeggi non sono contemplati nel nostro Codice e il loro uso è limitato alle aree private.

“Questi veicoli – conferma il commissario capo Pierangelo Vescovi, vice comandante del Corpo di polizia municipale di Trento-Monte Bondone – oltrepassando le caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi stabiliti dal Codice della Strada (soprattutto la velocità massima di 6 Km/h) rientrano nella categoria dei ciclomotori o dei motocicli”. Perciò c’è l’obbligo della procedura di omologazione e la loro circolazione su strada, “definita dal Codice della Strada – precisa Vescovi – come ‘area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali’” è vietata.

Per poter circolare sulla strada, l’hoverboard elettrico dovrebbe essere munito di un certificato di circolazione, della targa e della copertura assicurativa. Mentre chi lo conduce, trovandosi di fatto alla guida di un ciclomotore (o di un motociclo) dovrebbe essere in possesso di patente di guida e indossare il casco. “In Germania l’utilizzo di questi mezzi è stato regolamentato in tal senso”, osserva Vescovi.

Diverso è invece il caso delle cosiddette “bighe”. “La circolazione con i ‘Segway Personal Transporter’ è disciplinata da una normativa specifica”, chiarisce Vescovi. Attualmente si è in attesa dell’emanazione del decreto di approvazione da parte del Ministero dei Trasporti per l’inquadramento di questo tipo di veicolo nel Codice della Strada, che avverrà al termine della fase sperimentale in base all’esito della valutazione della “commissione veicoli atipici”. Con due diverse note il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha però precisato che tale mezzo non rientra in nessuna possibile classificazione del Codice della Strada e per le sue caratteristiche è destinato a circolare sul marciapiede o su altre aree pubbliche “e non sulla carreggiata, definita dal Codice come parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli”. In ogni caso, le prescrizioni e le limitazioni per le “bighe” non valgono per gli hoverboard elettrici, il cui utilizzo resta confinato al cortile di casa.

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