Legittima difesa, molti i dubbi

Incide sulla proporzionalità tra difesa e offesa, incoraggiando, secondo i detrattori, una pericolosa “giustizia fai da te”

Il Senato ha approvato in via definitiva le nuove norme sulla legittima difesa. Una legge fortemente voluta dalla Lega all’insegna dello slogan “la difesa è sempre legittima”. Vediamo che cosa stabilisce il provvedimento, oggetto di molte polemiche anche dentro la maggioranza di governo, e in particolare in che modo incide sulla proporzionalità tra difesa e offesa, che è il cuore giuridico della questione.

I punti chiave della nuova legge sono contenuti nei primi due articoli.

Nell’articolo 1 si afferma che “sussiste sempre il rapporto di proporzione” nei casi di legittima difesa in casa o sul luogo di lavoro se taluno “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”. In un comma successivo si aggiunge che “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”.

Nell’articolo 2, che riguarda i casi di “eccesso colposo”, “la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità” ha agito “in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

La legge prevede inoltre pene più severe per i reati di violazione di domicilio, furto in casa e rapina; esclude il risarcimento in sede civile di eventuali danni arrecati al ladro se chi si è difeso viene assolto in sede penale; introduce il rimborso a spese dello Stato delle spese giudiziarie per chi è stato prosciolto o assolto in casi di legittima difesa e stabilisce una priorità per i processi relativi a questi casi.

Occorre precisare che non è vero che con la nuova legge chi ad esempio si difende sparando a un ladro penetrato in casa eviterà l’apertura di un procedimento giudiziario: spetterà sempre alla magistratura verificare la situazione alla luce delle norme vigenti. Anche la nuova legge richiede che ci sia “aggressione” e intrusione con “violenza o minaccia di uso di armi” affinché la difesa armata sia lecita; condizioni che dovranno essere appurate da un magistrato.

Molto discutere ha fatto l'espressione “grave turbamento”, contenuta nella legge: è un concetto così poco definito da richiedere nei casi concreti un impegno interpretativo molto rilevante da parte della magistratura. Tanto da far dire a non pochi osservatori che a livello applicativo non dovrebbe poi cambierà molto.

E' stato anche fatto notare che la nuova legge interviene su un problema che riguarda pochissimi casi, dato che nella quasi totalità delle situazioni gli indagati vengono prosciolti prima del dibattimento. Sono illuminanti in tal senso i dati diffusi dal Servizio studi del Senato: nella fase dibattimentale i procedimenti iscritti per “difesa legittima” sono stati cinque nel 2013, nessuno nel 2014, tre nel 2015, due nel 2016; quelli per “eccesso colposo” in legittima difesa sono stati due nel 2013, nessuno nel 2014, uno nel 2015, due nel 2016. Anche per questo il segretario dell’Associazione nazionale magistrati, Alcide Maritati, ha parlato di una legge “inutile e dannosa”.

Se dal piano dell’applicazione giudiziaria ci si sposta a quello culturale, l’impatto della legge appare molto più rilevante. Il messaggio della difesa “sempre” legittima, per quanto non supportato in modo stringente dalle norme, può passare e forse è già passato a livello di opinione pubblica. È di fatto un incoraggiamento a difendersi da soli, una ammissione di debolezza da parte dello Stato. E potrebbe portare molti ad armarsi, come osserva Giorgio Beretta, analista di Opal, Osservatorio sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa di Brescia.

Critiche sono state espresse dalle organizzazioni che fanno parte della Rete Italiana per il Disarmo che paventano il rischio di un arretramento legale e culturale e di un’ulteriore minaccia per la sicurezza collettiva.

Il gesuita Francesco Occhetta, sul numero di aprile di Vita Pastorale, mensile dei Paolini, osserva che l'obiettivo della legge pare essere quello di punire in maniera esemplare il trasgressore e tutelare al contempo chi si difende, anche se la sua reazione si dimostra sproporzionata e violenta: una “giustizia fai da te”. Secondo Occhetta si palesa così chiaramente il meccanismo della costruzione della paura, che ha come obiettivo la propaganda e la raccolta di consensi, non certo la reale sicurezza dei cittadini. Duro anche mons. GianCarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso – Boiano: “Legge anoressica, ci toglierà il gusto della fiducia nell’altro, la gioia di guardare all’altro come alleato e non come potenziale avversario”.

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