Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta) ha accolto nella sostanza le tesi sostenute dai legali di Autostrada del Brennero nel ricorso presentato a tutela della clausola di prelazione presente nel bando di gara relativo alla nuova concessione di A22.
Il Tribunale ha chiarito che “la clausola che impone di rendere la dichiarazione di rinuncia non può essere interpretata nel senso di comportare una preventiva e generalizzata rinuncia alla tutela giurisdizionale, posto che una siffatta interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con i principi generali dell’ordinamento”. In altre parole, il collegio ha stabilito che impregiudicata resta per il futuro la possibilità per Autobrennero di agire in giudizio qualora il diritto di prelazione dovesse essere cancellato. Conseguentemente, non ha ritenuto sussistere “i caratteri di attualità e di concretezza” che motivassero la necessità di una sospensiva immediata e l’ha respinta formalmente.