Unioni civili, differenze che contano

Come fosse un vino novello, ogni legge fresca di approvazione va lasciata decantare, per poterla esaminare e coglierne gli aromi che porterà con sé. A distanza di sette giorni, la normativa sulle unioni civili risulta viziata dal ricorso del voto di fiducia che ha consentito la blindatura del testo uscito dal Senato ma ha svuotato la Camera della possibilità di un confronto e di emendamenti migliorativi.

Eppure adesso va rispettata come ogni legge dello Stato, sollecitata più volte da Strasburgo e dalla Corte Costituzionale e accolta per riconoscere “a ogni realtà sociale la propria specificità e rimuovere situazioni di discriminazione e potenziale violazione dei diritti fondamentali”. Così scrivevamo come settimanali triveneti anche nell’editoriale del gennaio scorso segnalando peraltro due richieste: che venisse eliminato dall’allora ddl Cirinnà la possibilità della “stepchild adoption” (l’adozione del figlio del partner convivente dello stesso sesso) e che non vi fosse equiparazione con l’istituto del matrimonio. La prima attesa si è realizzata, la seconda in minima parte.

La “stepchild adoption”, che non rispetta il diritto dei bambini “ad avere un padre ed una madre” e che era stata inserita surrettiziamente nel disegno di legge, col rischio anche di introdurre la maternità surrogata all’estero, non figura dunque nella nuova legge: è una prima positiva differenza rispetto al ddl Cirinnà e va riconosciuto l’impegno trasversale di molti senatori. A loro e a tutti i parlamentari ora va chiesto di vigilare su questo divieto perché essa non venga riammessa nella pratica (già i tribunali potrebbero concederla caso per caso “nell’interesse del minore”) e nei prossimi passaggi legislativi. E non si arrivi al “colpo finale” – così paventato dal card. Angelo Bagnasco nel saluto di martedì 17 maggio all’assemblea della Cei – ovvero a comprendere “la pratica dell’utero in affitto, che sfrutta il corpo femminile profittando di condizioni di povertà”.

Rispetto invece all’equiparazione al matrimonio, va osservato che il testo finale parla dell’unione civile fra omosessuali come “specifica formazione sociale” in richiamo all’art.3 della Costituzione, ma tutti gli articoli della legge – nel loro intento di garantire “piena uguaglianza” – vanno a ricalcare in modo ravvicinato l’istituto matrimoniale: il rito alla presenza dell’ufficiale di stato civile e due testimoni, l’assunzione del cognome comune, il termine coniuge quasi dappertutto accettato anche per chi contrae unione civile, l’assistenza del partner in ospedale, il regime patrimoniale, la reversibilità della pensione in caso di morte, l’indirizzo della vita familiare, la residenza comune e altri aspetti che hanno solo parzialmente accontentato chi voleva nella legge una sorta di “matrimonio paritario” e dall’altra parte preoccupano chi, come noi, era favorevole alle tutele delle unioni civili con fondamento solidaristico- affettivo ma in modo diverso e distinto dal matrimonio.

Ci sono però altre due differenze poco rimarcate nel dibattito, ma importanti nel momento in cui la legge “farà cultura”. La prima sta nel fatto che – diversamente dal matrimonio, – non viene previsto l’obbligo della fedeltà e l’unione civile può essere rescissa – verrebbe da dire, con facilità – dopo un anno. Attenzione: manca quindi quell'aspetto fondante del matrimonio che sta nella definitività della scelta che quindi permette alla coppia di trovarsi nelle condizioni favorevoli per costruire un progetto di vita assieme. È questo un elemento di differenza che va riconosciuto e che dovrebbe essere sottolineato – anche argomentandone le implicazioni – da quanti credono nel maggior “peso specifico” del matrimonio, appunto con il suo progetto di vita, durevole e aperto alla filiazione.

Una seconda differenza sta nella parte meno nota della legge, quella riguardanti le unioni eterosessuali, ma che interesserà un maggiore numero di persone: si prevedono infatti unioni civili tra «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale». Per questi conviventi non è prevista pensione di reversibilità, ma sono sanciti i diritti di assistenza reciproca in carcere e in ospedale, il diritto di subentrare nel contratto di locazione in caso di morte, la comunione dei beni. Rispetto al nulla legislativo di prima, è anche questa una differenza che conta e alla quale pure dovremo prestare attenzione nella fase applicativa della legge.

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