Chiamerà i cittadini alle urne il 22 e il 23 marzo il referendum costituzionale confermativo sulla giustizia, che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, e che è stato indetto giovedì 15 gennaio, dopo una raccolta che ha superato le 500.000 firme.
Il referendum costituzionale è uno strumento previsto dall’articolo 138 della Costituzione che consente ai cittadini di intervenire direttamente nel procedimento di revisione costituzionale. In questo caso si tratta di un referendum con una funzione confermativa: serve a stabilire se una legge di revisione della Costituzione, già approvata dal Parlamento, in questo caso il 30 ottobre del 2025, debba entrare definitivamente in vigore oppure no. In questo caso il referendum non prevede un quorum di partecipazione: il risultato è valido indipendentemente dal numero di elettori che si recano alle urne.
Il quesito sottoposto agli elettori è formulato in questi termini: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?”.
Votare “Sì” significa approvare il testo della legge costituzionale e consentirne l’entrata in vigore definitiva.
Votare “no”, invece, comporta il rigetto della riforma: il testo non entrerà in vigore e resterà valido l’assetto costituzionale precedente.
COSA CAMBIA
Al centro della riforma c’è la distinzione formale tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, che vengono collocati in due carriere separate, ciascuna dotata di propri meccanismi di governo interno. Per chi sostiene il “Sì” al referendum, come spiegato nel podcast “Il Mondo” dal responsabile editoriale di Pagella politica Carlo Canepa, “è una riforma di garanzia”, perché la separazione tra magistrati e pubblici ministeri “riduce il rischio anche solo percepito di promiscuità tra chi accusa e chi decide”. Per i contrari, invece, l’ordinamento italiano avrebbe già una sostanziale separazione delle funzioni. Giudici e pubblici ministeri continuano a far parte di un ordine autonomo e indipendente, ma non condividono più gli stessi organi di autogoverno: vengono istituiti due Consigli Superiori distinti, competenti rispettivamente per la carriera giudicante e per quella requirente. Ciascun Consiglio è chiamato a occuparsi delle nomine, delle valutazioni di professionalità e delle progressioni di carriera dei magistrati appartenenti alla propria area funzionale.
Inoltre, la potestà disciplinare passa all’Alta corte disciplinare, che avrà il compito di giudicare i magistrati in casi di abusi, negligenze e comportamenti che non rispettano la deontologia professionale, e che sarà composta da 15 giudici in carica per quattro anni senza possibilità di rinnovo. Tre dei quindici giudici saranno nominati dal Presidente della Repubblica tra professori universitari di diritto e avvocati con almeno vent’anni di carriera. Altri tre saranno estratti a sorte da un elenco di persone con questi stessi requisiti, compilato dal Parlamento in seduta comune. E infine sei saranno estratti a sorte fra i magistrati giudicanti e tre fra i pubblici ministeri, in entrambi i casi tra quelli con almeno vent’anni di carriera.