Negozi chiusi nei festivi. Legge già in vigore, ma con numerose deroghe

Sarà applicata già a partire da domenica 5 luglio la nuova legge provinciale sul commercio approvata ieri in Consiglio provinciale​, che regolamenta le chiusure festive dei negozi.

Stamattina infatti il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha trasmesso con una nota al presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder la normativa licenziata ieri sera in Aula, da lui già promulgata con la firma, che entrerà in vigore da domani.

Sono molte però le deroghe alla Legge provinciale 3 luglio 2020 numero 4, dal titolo “Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali”. Il provvedimento infatti non interessa le attività commerciali dei ‘comuni ad alta intensità turistica’, ed individua alcune tipologie di esercizi commerciali o di attività che sono esonerate dall’osservare le chiusure domenicali e festive.

Secondo la classificazione della Provincia, sono ben 81 i Comuni classificati ‘ad elevata intensità turistica’, che potranno quindi derogare dalla chiusura obbligatoria, a cui se ne aggiungono altri 4 classificati ‘ad attrattività commerciale/turistica’ (Dro, Madruzzo – frazione Sarche, Mori – frazione Loppio e Tione di Trento).

Una classificazione che esclude però dalla lista dei comuni turistici quelli di Trento e Rovereto, essendo “basata sul rapporto tra il numero di presenze alberghiere e extra alberghiere nel 2019 in rapporto al numero di abitanti”, ha spiegato l’assessore Failoni: “Per gli altri, lo ricordo, esiste la possibilità di derogare dall’obbligo della chiusura domenicale e festiva per un massimo di 18 giornate annue, in occasione di grandi eventi e manifestazioni che richiamano un notevole flusso di persone”.

Per quanto riguarda la deroga legata alla tipologia commerciale, la legge ha individuato una serie di esercizi commerciali che per loro natura non possono rientrare in una “griglia” troppo rigida di aperture e chiusure. Si va dalle farmacie, alle rivendite di generi di monopolio o di riviste e giornali, ai produttori agricoli che vendono i prodotti ottenuti dalla coltivazione delle proprie aziende agricole, agli artigiani e industriali che vendono nei locali di produzione o ad essi adiacenti i beni di propria produzione, agli impianti di distribuzione di carburante oppure a particolari esercizi che, per la loro ubicazione, richiedono una costante apertura quali ad esempio gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici e alberghieri ed a quelli situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, di autolinee ed aeroportuali.

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