La legge “statutaria” della Provincia autonoma di Trento che ha innalzato da due a tre il numero dei mandati consecutivi che possono essere svolti dal Presidente della
Provincia viola il divieto del terzo mandato consecutivo, che costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico della Repubblica e in quanto tale vincolante anche la potestà legislativa primaria delle autonomie speciali.
Lo ha stabilito in camera di consiglio la Corte Costituzionale, fa sapere l’Ufficio comunicazione e stampa, ritenendo illegittime le disposizioni impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento alle modifiche introdotte all’art. 14 della legge provinciale n. 2 del 2003 riguardanti l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia.
Il principio del divieto del terzo mandato consecutivo vale, rileva la Suprema Corte, anche per il Presidente della Provincia Autonoma di Trento e per tutti i Presidenti delle Regioni autonome eletti a suffragio universale diretto.