La manovra Imis votata dal Consiglio Comunale di Trento nello scorso mese di dicembre, oltre a mettere in sicurezza gli equilibri del bilancio comunale, ha previsto la diminuzione dell’aliquota stabilita per altri fabbricati ad uso abitativo, scesa all’1 per cento rispetto all’1,05% del 2025 e all’1,08% del 2023. L’aula di Palazzo Thun ha inoltre eliminato, dal 1 gennaio di quest’anno, l’aliquota agevolata per chi affitta a canone concordato, in considerazione del fatto che negli anni scorsi la misura non ha raggiunto l’obiettivo prefissato di incentivare la stipula di nuovi contratti di locazione e, nel contempo, ha inciso sensibilmente sulla riduzione del gettito complessivo sottraendo significative risorse al bilancio dell’amministrazione comunale. L’aliquota Imis per le abitazioni affittate a canone agevolato, da quest’anno, è dunque passata dallo 0,35% all’1%, la stessa aliquota stabilita per altri fabbricati ad uso abitativo, che complessivamente è scesa rispetto al precedente 1,05%.
Come anticipato a margine della seduta consiliare del 5 novembre scorso, è stata lasciata aperta la strada per ulteriori strumenti in grado di garantire un ristoro a chi affitta un alloggio a lungo termine e a un canone concordato inferiore a quello di mercato, con l’obiettivo di preservare un principio di equità, andando a premiare le modalità di locazione in grado di contribuire realmente ad allentare la tensione abitativa sperimentata negli ultimi anni anche a Trento.
Un ordine del giorno votato a metà ottobre dello scorso anno dall’aula consiliare impegnava inoltre il sindaco e la Giunta “a strutturare misure di ristoro dell’Imis sui contratti stipulati durante il periodo di vigenza dell’aliquota agevolata” in particolare “qualora il canone pattuito sia sensibilmente più basso di quello ottenibile sul libero mercato”. Il mandato consiliare prevedeva inoltre di studiare agevolazioni anche per “i contratti che rimettono nel circuito delle locazioni lungo-residenziali alloggi destinati ad affitti turistici o inutilizzati” in modo da “stimolare in maniera adeguata e più efficace il mercato privato delle locazioni”.
Anche sulla base dell’impegno assunto dalla Giunta in seguito all’ordine del giorno votato a ottobre, l’esecutivo di Palazzo Geremia, nella seduta dello scorso 27 aprile, ha approvato le deliberazioni con gli indirizzi per l’attuazione di 2 distinte misure di rimborso dell’Imis versata, che, muovendo nel senso del mandato consiliare, si orientano alla riduzione della tensione abitativa nella Città capoluogo. Alla linea tracciata dalla Giunta comunale sarà data specifica attuazione con l’approvazione di specifici bandi.
Misura “Imis 0,35”, ristoro parziale dell’Imis versata nel 2026. Si tratta di un contributo che potrà essere riconosciuto ai proprietari che ne faranno richiesta nell’anno 2027, dopo aver regolarmente versato l’imposta dovuta nel 2026, alle seguenti condizioni:
· il proprietario deve aver goduto dell’agevolazione per contratti di locazione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato), stipulati e registrati negli anni 2024 e 2025, in quanto chi ha stipulato un contratto nel 2023 ha già goduto dell’agevolazione Imis per tre annualità;
· il contratto dovrà essere ancora in corso di validità al 31.12.2026, deve riguardare l’intera unità immobiliare e non deve essere di natura transitoria e/o per studenti;
· il proprietario deve aver pagato l’Imis relativa all’anno di imposta 2026 per intero.
Il contributo a ristoro dell’avvenuto pagamento dell’Imis sarà erogato nel 2027 su istanza, verificata la sussistenza dei requisiti e sarà così calcolato.
· Nell’ipotesi in cui il canone applicato sia uguale o inferiore al 65% del canone massimo previsto dagli accordi territoriali, così come risultante dall’attestazione prodotta, il contributo sarà pari allo 0.65% dell’Imis pagata nel corso del 2026 (aliquota di riferimento per l’agevolazione 0,35 = aliquota pagata 1 – aliquota ristorata 0,65);
· nell’ipotesi in cui il canone applicato sia compreso tra il 66% ed il 75% del canone massimo previsto dagli accordi territoriali, così come risultante dall’attestazione prodotta, il contributo sarà pari allo 0.325% dell’Imis pagata nel corso del 2026 (aliquota di riferimento per l’agevolazione 0,675 = aliquota pagata 1 – aliquota ristorata 0,325).
Il contributo sarà riconosciuto entro un tetto massimo per ciascun immobile, fissato in 600,00 euro.
Misura “Imis Zero”, ristoro totale dell’imposta versata nel 2026/2027/2028.
Si tratta di un contributo che potrà essere riconosciuto ai proprietari che ne faranno richiesta, a ristoro dell’Imis pagata nel corso degli anni 2026/2027/2028, nelle ipotesi in cui gli immobili divengano, nel corso del 2026, oggetto di contratto di locazione a scopo residenziale, stipulato e regolarmente registrato, per l’intera unità abitativa, se alternativamente:
· nell’immobile, situato sul territorio del Comune di Trento, sia stato cessato, nel corso dei dodici mesi precedenti alla stipula del contratto, l’uso come residenza temporanea con esercizio di un’attività di locazione turistica o di altre attività extra-alberghiere come ad esempio affittacamere, bed & breakfast, case vacanza e residenze d’epoca;
· l’immobile sia rimasto inutilizzato/a disposizione del proprietario nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione, nei criteri dettati dalla Giunta comunale, sono previste le seguenti condizioni:
· il contratto di affitto a scopo residenziale deve essere a carattere non transitorio né per studenti e stipulato nelle forme di cui all’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 e nel rispetto del vigente Accordo territoriale per il Comune di Trento concluso, ai sensi della suddetta legge, tra organizzazioni sindacali e associazioni di inquilini e proprietari;
· il contratto di locazione deve avere ad oggetto l’intera unità abitativa, non essendo ammessi contratti parziali (es. locazione “a stanze”) e deve essere stipulato a favore di persone fisiche o enti del Terzo Settore che lo rendano disponibile (ad es. con sublocazione, comodato o concessione) a scopo residenziale;
· il contratto di locazione non deve essere stipulato tra coniugi o parenti/affini di primo grado.
Il contributo sarà erogato, su istanza, a ristoro dell’avvenuto pagamento dell’Imis e potrà essere corrisposto, verificata la sussistenza dei requisiti sopra descritti, per la quota d’imposta relativa al periodo decorrente dalla sottoscrizione del contratto di locazione e per i due anni d’imposta successivi, sempre a seguito di istanza e sempreché il contratto risulti ancora in corso.
I criteri fissati per le 2 misure saranno riepilogati sul sito internet comunale a questo link: https://www.comune.trento.it/Novita/Avvisi/Ristoro-Imis-2026 che sarà attivo dal 18 maggio prossimo.